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Il governo sta per approvare il riconoscimento facciale preventivo nei luoghi pubblici

La commissione Affari europei accelera per dare il via libera **allo schema di decreto legislativo** che adegua le norme italiane al cosiddetto Ai Act, il regolamento europeo sull'uso dell'Intelligenza artificiale. Ma qualcosa non torna: «Con la scusa di adeguare le norme al regolamento europeo del 13 giugno 2024, https://www.corriere.it/tecnologia/cards/ai-act-cosa-dice-il-regolamento-sull-intelligenza-artificiale-dell-ue-e-perche-e-importante/ai-act-liter-legislativo_principale.shtml **si stanno allentando una serie di garanzie**», avverte il dem Filippo Sensi. E secondo **il senatore M5S Pietro Lorefice,** che ha lasciato la commissione per protesta, «con il riconoscimento facciale si apre una deriva pericolosa e il Parlamento non può essere degradato a mera formalità. Un blitz che si è consumato nel silenzio dei Commissari di Fratelli d'Italia Forza Italia, come sempre garantisti a giorni alterni». Nel mirino in particolare due articoli del provvedimento, l'8 e il 10. 

L'articolo 8 disciplina l'uso dei sistemi di **identificazione biometrica remota** in tempo reale per finalità di prevenzione e di ricerca di persone scomparse. Il comma 4 individua nel procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Il comma 6, per i casi di urgenza, consente l'avvio del sistema previa «comunicazione, anche in forma orale» al pubblico ministero, con trasmissione della richiesta entro dodici ore. 
**Ma, rileva Sensi, la giurisprudenza europea ha escluso che il pubblico ministero possa autorizzare l'accesso ai dati personali contenuti in dispositivi elettronici,** perché titolare delle indagini e parte processuale. Piuttosto, la soluzione corretta sarebbe quella di attribuire il potere autorizzativo a un giudice, il giudice per le indagini preliminari: lo stesso regolamento europeo del resto prevede che sia un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente a a dare il via libera. 

L'articolo 10 invece introduce un meccanismo per cui i sistemi di videosorveglianza già autorizzati per legge vengono integrati con **tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori**. Il comma 2 ne consente l'attivazione - dopo la commissione di un reato e per identificare persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica - sotto la responsabilità di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore, senza alcuna autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Il comma 3 prevede la raccolta preventiva e la memorizzazione locale dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi in relazione ai quali vengono ravvisate esigenze di ordine pubblico, con conservazione per sette giorni. 
**In sostanza, senza l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa terza, come invece richiederebbe il regolamento europeo, si dà la possibilità di riconoscere e individuare persone nella folla.** È vero che anche il regolamento europeo lo permette, ma solo in casi eccezionali: cioè quando è necessario identificare un potenziale sospetto.**L’ipotesi tipica è quella del reato appena consumato in un luogo pubblico** ripreso da telecamere, le forze di polizia dispongono di un volto ma non sanno a chi appartenga e il sistema di riconoscimento facciale serve a dare un nome a quell’identità ancora ignota. 

Il modello del regolamento Ue a cui l'Italia dovrebbe adeguarsi, rileva Sensi, «è reattivo e strettamente ancora al caso concreto»: «**Soltanto dopo che una rapina è stata commessa in una stazione ferroviaria, ad esempio, le forze di polizia possono attivare il sistema per analizzare i filmati delle telecamere** già acquisiti nell’ambito di quella specifica indagine, cercando corrispondenze con i soggetti già individuati come potenziali autori.L’elaborazione biometrica https://www.corriere.it/tecnologia/24_maggio_21/ai-act-via-libera-definitivo-del-consiglio-ue-e-la-prima-legge-al-mondo-sull-intelligenza-artificiale-79069b41-76e1-4815-9c3d-b761ab177xlk.shtml opera quindi su un corpus di dati già raccolti per finalità investigative, **è limitata ai soggetti già sospettati di quel reato** e non comporta la costituzione di un archivio autonomo e preventivo. In tal modo i dati degli altri presenti nella stazione, i passanti, i viaggiatori, non vengono acquisiti né memorizzati». 

Il comma 3 dell’articolo 10 introduce invece, dice Sensi, un meccanismo «di natura qualitativamente diversa, **ossia ammette che la raccolta e la memorizzazione dei dati biometrici avvenga prima che un reato sia commesso, prima che esista un’indagine, prima che vi sia un sospettato.** Chiunque acceda a luoghi o eventi in relazione ai quali si registrano esigenze di ordine pubblico, come stadi, stazioni, piazze durante manifestazioni o concerti, vede i propri tratti biometrici acquisiti, elaborati e conservati per sette giorni in un archivio locale. Si ammette la costituzione di un archivio di volti, orari e luoghi costruito in via anticipatoria su una platea indifferenziata di cittadini che non sono sospettati di alcunché». 

**Ma le esigenze di sicurezza? «**Siamo assolutamente convinti che alla magistratura e alle forze dell'ordine debbano essere forniti tutti gli strumenti che consentano loro di svolgere al meglio le indagini e che garantiscano la loro stessa sicurezza- sottolinea la dem Deborah Serracchiani- Ma con questo provvedimento, si eccede nell'uso di strumenti estremamente invasivi, come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e i sistemi di identificazione biometrica e di riconoscimento facciale, destinati a incidere sui diritti fondamentali e sulle libertà personali dei cittadini. Proprio per questo è indispensabile prevedere garanzie rigorose, il controllo preventivo dell'autorità giudiziaria e il pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità previsti dal diritto europeo». **«Giusto che le forze di polizia si dotino di tutti gli strumenti per controllare e prevenire reati», aggiunge Sensi,** ma «non siamo uno stato di polizia, siamo uno stato di diritto». E **Riccardo Magi (+Europa) incalza: «Da Fratelli d'Italia a Grande Fratello d'Italia è un attimo**: è necessario vigilare con attenzione per evitare che, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza, si arrivi a una sorveglianza generalizzata e venga cancellata la privacy dei cittadini, alla faccia delle norme europee».    

**Il presidente della commissione, il senatore FdI Giulio Terzi di Sant'Agata, difende il testo, parlando di «impianto normativo equilibrato»**: «L'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia dovrà avvenire in coerenza con il Regolamento europeo, nel rispetto della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sono inoltre richiamati i principi di proporzionalità, non discriminazione, sorveglianza umana e trasparenza. Anche l'articolo 13 conferma la compatibilità della disciplina nazionale con il quadro europeo, prevedendo specifiche garanzie per l'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale. L'impiego dei sistemi al di fuori dei casi previsti dalla legge comporta l'inutilizzabilità dei risultati e la loro cancellazione».
Lo schema, approvato da Palazzo Chigi a giugno, è ora sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari: dopo il via libera e i pareri favorevoli delle Camere, diventerà legge. Ma anche il **Garante della privacy**, nel dare il parere favorevole, avverte: «Bisogna rafforzare le tutele per i dati biometrici».
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